Art. 2.

      1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.
      3. Ai fini della presente legge, per «interventi di manutenzione straordinaria» si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e per sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e l'installazione di ascensori.

 

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